LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E GLI ADEGUAMENTI STATUTARI
GLI ETS
Nel nuovo Codice del Terzo Settore centrale è la figura degli ETS (Enti del Terzo settore) che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita.
Per rientrare tra gli ETS le organizzazioni dovranno iscriversi al Registro Unico nazionale del Terzo settore e rientrare in una delle categoria previste:
– ODV (Organizzazione di Volontariato),
– APS (Associazione di Promozione Sociale),
– Enti filantropici,
– Imprese Sociali (incluse le cooperative sociali),
– Reti Associative,
– Società di Mutuo Soccorso,
– Associazioni riconosciute e non,
– Fondazioni e altri enti di carattere privato.
Sono parzialmente ETS anche gli enti religiosi.
Non sono ETS le società, le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.
L’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore è obbligatoria per essere riconosciuti ETS.
E’ importante ricordare che le agevolazioni fiscali e le facilitazioni riportate nel Codice del Terzo settore dipendono dall’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore.
A partire dall’esercizio successivo all’autorizzazione della Comunità Europea e comunque non prima dell’effettiva operatività del Registro unico, vengono abrogate le norme relative agli attuali registri delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale).
Con l’abrogazione della normaiva Onlus, viene implicitamente a mancare il registro delle Onlus.
LE ATTIVITA' DEGLI ETS
Le attività degli ETS rientrano all’interno delle seguenti tipologie:
a) interventi e servizi sociali
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie;
d) educazione, istruzione e formazione professionale;
e) salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra- scolastica;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, o) commercio equo e solidale;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
q) alloggio sociale;
r) accoglienza umanitaria;
s) agricoltura sociale;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodott;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popol;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale;
x) cura di procedure di adozione internazionale;
y) protezione civile;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Rimane valido per tutti gli ETS l’esercizio in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’elenco delle attività di interesse generale, sopra presentato, può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
LE O.D.V.
Le ODV fanno parte della famiglia degli ETS e sono costituite per lo svolgimento di attività di interesse generale a favore prevalentemente di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
Per costituire un’ODV è richiesto:
– un numero di persone fisiche non inferiore a sette
oppure
– un numero di almeno tre ODV. Alle ODV socie si possono aggiungere sempre in qualità di soci altri ETS a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV.
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV. L’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
L’attività dell’organizzazione di volontariato dovrà essere perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati. L’ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Le associazioni iscritte al registro regionale del volontariato confluiranno automaticamente nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore.
In tema di erogazioni liberali le ODV usufruiscono di una normativa di maggior favore, rispetto agli altri ETS; infatti le donazioni in denaro e in natura sono detraibili al 35% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo di imposta oppure in alternativa sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Queste nuove disposizioni è applicabili da parte delle ODV a partire dal 1 gennaio 2018.
Relativamente ai bilanci le ODV seguono gli obblighi previsti per gli ETS.
La legge 266/91 è stata abrogata dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice del Terzo settore e a partire dall’esercizio successivo all’autorizzazione della Comunità Europea e comunque non prima dell’effettiva operatività del Registro unico, vengono abrogate le norme relative ai registri delle ODV.
I VOLONTARI
Il volontariato è l’elemento centrale dell’azione degli ETS (Enti del Terzo settore).
Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune e della comunità, per il tramite di un ETS (Ente del Terzo settore), mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
E’ obbligatoria l’assicurazione ai volontari per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate ed è vietato il rimborso forfetario.
Se lo statuto lo prevede, è consentito un rimborso massimo di 10€ al giorno e fino a 150€ al mese a fronte di autocertificazione.
Vi è incompatibilità tra la risorsa umana volontaria e risorsa umana retribuita.
LAVORATORI
Il Codice del Terzo settore indica i parametri del Lavoro negli enti del Terzo settore, valida per tutti gli ETS, sottolineando l’incompatibilità con la figura di volontario.
Il lavoratore degli ETS è la persona che instaura con l’ente una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito.
L’ETS ha il divieto di superamento del rapporto 1:8 della differenza retributiva tra dipendenti, è vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti dal CCNL, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, nella formazione universitaria e post-universitaria, nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Non può avere un rapporto di lavoro il volontario socio o associato o tramite il quale l’ente svolge la sua attività volontaria anche occasionalmente.
Per gli ETS Organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) il numero dei lavoratori (dipendenti o autonomi) non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
ORGANI AMMINISTRATIVI
Il Codice del Terzo Settore definisce gli elementi che connotano gli organi amministrativi degli ETS.
Le associazioni devono nominare un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Può essere definito e richiesto il possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e possono essere previsti uno o più amministratori scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.
Nelle associazioni la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
IL BILANCIO
Gli adempimenti degli ETS variano a seconda delle entrate annuali.
In particolare gli ETS con ricavi, proventi, rendite o entrate comunque denominate:
– <= 100.000 euro devono redigere un rendiconto di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il Registro unico del terzo settore;
– > 100.000 euro devono redigere un rendiconto di cassa (entrate e uscite) da depositare presso il Registro unico del terzo settore e devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
– >=220.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione) da depositare presso il Registro unico del terzo settore e devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
– > 1.000.000 euro devono redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione), il bilancio sociale (seguendo le linee guida ministeriali) da pubblicare nel proprio sito internet e depositarlo nel registro unico del terzo settore e devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
I rendiconti e i bilanci devono essere depositati entro 30 giorni dalla loro approvazione o dal termine del periodo di riferimento all’interno del Registro Unico del terso settore.
Tutti gli ETS hanno il divieto di distribuire gli utili, ad esclusione delle Imprese Sociali che hanno invece limiti molto stringenti di divisione degli utili.
IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
Il Registro Unico nazionale del Terzo settore diventerà lo strumento di conoscenza degli enti non profit in quanto riporterà alcune loro informazioni di base consentendo a chiunque di sapere se un’organizzazione ha determinate caratteristiche e consente ai donatori di ottenere i risparmi fiscali previsti dalla legge.
Gli ETS per essere riconosciuti tali ed usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore devono procedere con l’iscrizione al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) ed indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’ETS si intende automaticamente iscritto decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda sempre che gli uffici non rilevino la non iscrivibilità o invitino l’ente ad integrare l’istanza.
Gli attuali registri delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS) confluiranno nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore.
Il Registro unico è nazionale e gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma, è diviso in sezioni: ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS(Associazioni di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali comprese le cooperative sociali, Reti Associative, Società di Mutuo Soccorso e altri ETS (Enti del Terzo settore) ed è pubblico e accessibile da ogni singolo cittadino.
Entro un anno dalla pubblicazione del decreto legislativo, vengono emanate con decreto del Ministro del Lavoro le procedure di iscrizione al Registro Unico. Entro 180 giorni dal decreto ministeriale, i provvedimenti regionali e delle Province autonome stabiliscono i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione. Entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica il Registro Unico nazionale del Terzo settore sarà operativo.